La Legge n.215 del 17 dicembre 2021: le misure economiche e fiscali.

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale interviene in modo sostanziale su molti aspetti del D. Lgs 81/08:

  • Formazione obbligatoria anche per i Datori di Lavoro (entro Giu-22 usciranno dettagli sulle modalità).
  • Enfasi sul ruolo centrale del Preposto come risorsa indispensabile per verificare gli aspetti operativi sulla sicurezza durante lo svolgimento del lavoro. Inoltre, l’aggiornamento della formazione dei Preposti sarà ogni due anni (e non più ogni 5).
  • Sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nei casi di irregolarità per il 10%dei lavoratori occupati.
  • Sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterazione di alcune fattispecie di reati in materia di sicurezza, nonché maggiorazione degli importi delle sanzioni.
  • Necessità di registrare le attività di addestramento sul campo in appositi registri (per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale) per garantire il rispetto dell’art. 37 relativo agli obblighi di formazione).

 

I dettagli

 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)

Viene introdotto il comma “b-bis” all’articolo 18: il datore di lavoro e il dirigente devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione dell’attività di vigilanza: costui non può subire pregiudizio dallo svolgimento di questa attività.

 
OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ART.19)

Il preposto oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), dovrà intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartire o di persistenza nell’inosservanza, interrompe l’attività del lavoratore e informa i superiori diretti.

 
PREPOSTO E SEGNALAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ (ART.19)

Viene aggiunto un nuovo compito per il preposto: “interrompere, se necessario, l’attività in caso si rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnare le non conformità rilevate”.

 
PREPOSTO: INDIVIDUAZIONE IN SEDE DI APPALTO/SUBAPPALTO (ART.26)

In regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto.

 
FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 37)

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione.

 
ADDESTRAMENTO: NUOVE PRECISAZIONI (ART. 37 COMMA 5)

L’art. 37 aggiunge al comma 5 una precisazione:
L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 37 COMMA 7)

La grande novità della Legge 215/21 è l’introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che compare ora nel nuovo comma 7 dell’art.37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza.

 
FORMAZIONE DEL PREPOSTO (ART. 37 COMMA 7-TER)

Relativamente al preposto, la nuova legge 215/21 richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale “ e comunque ogni volta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovo rischi”.

 
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (ART.55)

La legge 215/21 riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevendendo l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da €1.474,21 a €6.388,23 anche per violazione dell’art. 37, comma 1, lettera 7-ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto).

 
CONTRASTO LAVORO IRREGOLARE (ART.14)

Il nuovo art.14 del Testo unico di Sicurezza: era stato introdotto all’art 2, comma 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ora viene completamente sostituito con un esplicito riferimento alla comminazione della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nei casi di irregolarità per il 10%dei lavoratori occupati.

 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

La legge 215/21 sostituisce completamente l’ ALLEGATO I del Testo Unico di Sicurezza.
Il nuovo Allegato prevede delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva.

 

Fattispecie

Sanzione

Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi

Euro 2.500

Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione

Euro 2.500

Mancata formazione e addestramento

Euro 300 / lavoratore

Mancata costituzione del SPP e nomina del relativo responsabile

Euro 3000

Mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS)

Euro 2.500

Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto

Euro 300 / lavoratore

Mancanza di protezioni verso il vuoto

Euro 3000

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Euro 3000

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3000

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3000

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Euro 3000

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione

Euro 3000